
Articolo pubblicato il 14 marzo 2025. Incentivi, aliquote e scadenze possono essere cambiati da allora: per una verifica aggiornata sul tuo caso contatta il nostro ufficio tecnico.
Il Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) nasce con un obiettivo preciso: ridurre la burocrazia e accorciare i tempi necessari per installare impianti a fonti rinnovabili. Per chi sta valutando il fotovoltaico, a casa o in azienda, significa sapere in anticipo quale percorso autorizzativo seguire.
Tre regimi, in base alla taglia e al luogo
Il decreto classifica gli interventi in tre regimi amministrativi.
1. Attività di edilizia libera
Non serve alcun permesso. Rientrano qui, tra gli altri:
- il fotovoltaico sulle coperture di edifici esistenti fino a 12 MW;
- il fotovoltaico a terra fino a 5 MW in aree industriali, commerciali e artigianali, ex discariche o cave dismesse;
- gli impianti agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che l'attività agricola prosegua.
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
Pensata per gli impianti di media taglia: fotovoltaico a terra fino a 15 MW in aree idonee, agrivoltaico fino a 10 MW e fotovoltaico su edifici fino a 10 MW, purché la sagoma della struttura resti invariata.
3. Autorizzazione Unica (AU)
Riguarda gli impianti più grandi o complessi: fotovoltaico oltre 15 MW, impianti in aree protette o vincolate e progetti che richiedono modifiche strutturali.
Pratiche digitali con la piattaforma SUER
Le istanze passano dalla piattaforma SUER: domande online e meno documenti cartacei, con tempi di risposta più prevedibili.
Cosa cambia per la tua azienda
Molti impianti su tetto industriale ricadono ora nell'edilizia libera: si parte prima e si rientra prima dell'investimento. Il nostro ufficio tecnico interno verifica il regime applicabile al tuo sito e segue l'intero iter, dalla fattibilità alla connessione.
Riferimenti: Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024; portale Valutazioni Ambientali del MASE.




